Comunità Energetiche Rinnovabili

L’autoconsumo collettivo è la vera innovazione delle comunità energetiche disciplinate dalle ultime norme in materia di energia condivisa.

Il ruolo di <span>F.lli Franchini</span> nelle <span>CER</span>

Il ruolo di F.lli Franchini nelle CER

F.lli Franchini è un partner tecnico d’eccezione per le imprese che intendono intraprendere il proprio percorso di transizione energetica e generare valore condiviso per il territorio. Da anni guidiamo le aziende verso la transizione energetica con innovazione e soluzioni sostenibili. Il nostro supporto si traduce in soluzioni e servizi per dar vita e far crescere la comunità energetica seguendo l'iter di costruzione:

  1. Analisi con sopralluogo di fattibilità per valutare il corretto dimensionamento dell'impianto rispetto ai fabbisogni energetici e produttivi
  2. Fornitura dell'impianto "chiavi in mano", dalla progettazione all'installazione e collaudo, fino alle pratiche amministrative per l'allacciamento e compresa la fornitura dell'eventuale sistema di accumulo.
  3. Monitoraggio e manutenzione periodica degli impianti per garantirne la massima efficienza negli anni.

Il nostro obiettivo principale è quello di promuovere l'autoconsumo e la condivisione di energia attraverso impianti fotovoltaici ad alta efficienza energetica, al fine di produrre energia pulita dal sole.

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Cosa sono le comunità energetiche e come funzionano

Persone fisiche, imprese, associazioni, enti e autorità locali possono scegliere di aderire alla comunità energetica in forma libera e allo stesso modo di uscirne senza vincoli. Il primo passo da compiere dunque è la costituzione di un’entità legale tra i futuri soci della comunità. Si costituisce quindi l’unione legale tra i partner mediante l’identificazione di una forma giuridica non profit, classificando la comunità energetica nascente quale soggetto giuridico autonomo.

Successivamente viene individuata l'area dove installare l'impianto di produzione, che dev’essere in prossimità dei consumatori. Gli impianti installati da F.lli Franchini ai fini della creazione di una comunità energetica riguardano tutti gli impianti di produzione da fonti rinnovabili, tra cui: fotovoltaico, eolico, biomasse, idroelettrico. Sono esclusi gli impianti ibridi. Ai fini dell’accesso agli incentivi, gli impianti devono avere una potenza pari o inferiore a 1 MW ed essere connessi alla stessa cabina primaria su cui insistono i membri della comunità energetica.

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L’energia elettrica prodotta dall’impianto rinnovabile può essere immagazzinata in sistemi di accumulo ed essere impiegata quando l’apparato non è in fase di produzione o per sopperire a mancanze energetiche. L’energia in eccesso, invece, può essere valorizzata o con la vendita a trader del mercato o attraverso il ritiro dedicato del GSE, con ritorni economici considerevoli per i membri.

Vantaggi e benefici di una <span>comunità energetica</span>

Vantaggi e benefici di una comunità energetica

  • Benefici ambientali: Riduzione dell'impatto ambientale grazie all'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Le CER sono uno strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell’emissione di gas serra e all’indipendenza energetica del Paese.
  • Ritorno economico e riduzione costi in bolletta: Maggiore autonomia energetica con risparmio diretto dato dalla minore quantità di energia acquistata sul mercato. La comunità è in grado di produrre un “reddito energetico” da redistribuire, proveniente dall’ energia prodotta. Quindi tutta l'energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. 
  • Accesso agli incentivi: I membri (o soci) delle comunità energetiche rinnovabili possono accedere a due meccanismi di agevolazione: Una tariffa incentivante sull'energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER e un corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata, definito dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente).

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LE CONFIGURAZIONI DI AUTOCONSUMO PER LA CONDIVISIONE DI ENERGIA RINNOVABILE

Il Decreto CACER, in vigore dal 24 gennaio 2024, ha definito le modalità di concessione degli incentivi volti alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti nel contesto delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Il Decreto prevede due misure:

  1. Una tariffa incentivante (contributo in conto esercizio), sulla quota di energia condivisa incentivabile per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia. Le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le comunità di energia rinnovabile, i gruppi di autoconsumatori e gli autoconsumatori a distanza.
  2. Un contributo in conto capitale (a fondo perduto) a valere sulle risorse del PNRR, fino al 40% dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, i cui gli impianti sono collocati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Le tipologie di configurazione ammesse ai benefici della misura PNRR sono le Comunità Energetiche Rinnovabili e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. 

Per accedere agli incentivi previsti dal Decreto CACER gli impianti a fonti rinnovabili devono rispettare i seguenti requisiti:

  • appartenere a configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o di Autoconsumatore a distanza
  • essere sottesi alla stessa cabina primaria di riferimento
  • essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti
  • avere potenza massima di 1MW (In caso di impianti di potenza superiore a 1 MW sarà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.)
  • essere entrati in esercizio a partire dal 16 dicembre 2021, per le sole CER, dopo la regolare costituzione della Comunità
  • non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2
  • rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm), come meglio specificati nelle Regole
  • nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nelle Regole
  • essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione se fotovoltaici, mentre per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l'uso anche di componenti rigenerati

 Il Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso (TIAD), allegato alla Delibera 727/2022/R/eel dell'ARERA, regola il meccanismo di funzionamento e i contributi di valorizzazione che spettano all'energia autoconsumata nell'ambito delle configurazioni ammesse.

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