Piano Transizione 5.0
Il credito d'imposta per le imprese sostenibili
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n 56/2024 di conversione del Decreto n 19/2024 in cui l'art 38 reca un nuovo credito di imposta per le imprese denominato transizione 5.0.
Il piano transizione 5.0 prevede un contributo sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettueranno nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme.
Il beneficio verrà concesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ( MIMIT )e dall’Agenzia delle Entrate e dovrà essere conforme alle disposizioni emanate e controllate dal GSE Gestore dei Servizi Energetici. L'agevolazione transizione 5.0 prevede percentuali di credito di imposta e limiti di costo agevolabili più vantaggiosi di quelli stabiliti per gli investimenti 4.0 (per il medesimo periodo). Per i 3 livelli di riduzione dei consumi energetici indicati dalla legge, i crediti sono:
- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (a eccezione delle biomasse). E’ prevista quindi l’erogazione del bonus anche per gli investimenti in impianti fotovoltaici, purchè i pannelli siano stati prodotti all’interno della Comunità Europea ed abbiano una efficienza di modulo non inferiore al 21,5%.
Il comma 4 indica inoltre l’elenco dei beni immateriali (previsti dall’Allegato B) che possono accedere ai benefici di Transizione 5.0:
a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Non sono agevolabili:
- Attivita’ direttamente connesse ai combustibili fossili
- Attivita’ nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento
- Attivita’ connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico
- Attivita’ nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente
Per accedere al contributo, le imprese devono presentare, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), l'apposita documentazione indicata dal comma 11, lettera a). Tale documentazione, con annessa la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso, concerne la certificazione rilasciata da un valutatore indipendente secondo criteri e modalità individuate dalle norme attuative, che - rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti - attesta ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolabili.
Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi:
- gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339
- le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI
Si prosegue con comunicazioni periodiche sull'avanzamento dell'investimento per terminare con la comunicazione di completamento a cui andrà allegata un'ulteriore certificazione ex post sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
L’accesso al credito d’imposta dovrà essere usufruito da parte dell’impresa entro il 31 dicembre 2025. La parte eventualmente residua potrà essere suddivisa nei 5 anni successivi in 5 rate annuali di pari importo.
Il Piano 5.0 rappresenta un’opportunità per i progetti finalizzati alla duplice transizione digitale ed energetica, soprattutto in presenza di investimenti in impianti di autoproduzione di energia da FER.