Cessione del credito. Nuova modalità di fruizione degli sgravi fiscali per la riqualificazione energetica e antisismica.dovuto, anticipato da chi esegue gli interventi, che potrà a sua volta cedere il credito ai propri fornitori (novità quest’ultima introdotta durante la conversione in legge).
Cessione del credito già attiva
In attesa di alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, già in diversi chiedono di poter usufruire dello sconto a fronte della cessione del credito.
Articolo 10 DL Crescita

L’articolo 10 del DL Crescita convertito in legge introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese (interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, Ecobonus e Sismabonus) di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza limiti di compensabilità.
I fornitori hanno facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, ma non alle banche.
Il comma 3-ter dello stesso articolo concede la stessa facoltà agli interventi di cui all’articolo 16bis, comma 1, lettera h) del Tuir.
Ovvero spese come quelle per l’installazione di un impianto fotovoltaico, serramenti, solare termico, pompe di calore, stufe e caldaie a biomasse, sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione, microcogeneratori (Pe<50kWe), sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze, di sistemi di termoregolazione e building automation, batterie da abbinare ai già citati impianti fotovoltaici e acquisto di elettrodomestici efficienti.
A chi é possibile cedere?
Il beneficiario può passare il credito ai fornitori di beni e servizi «necessari» alla realizzazione dell’impianto.
Nel caso ci si avvalga di sub-appaltatori, la cessione del credito può essere effettuata a favore di chi ha fornito il materiale per l’impianto .
Le date della Cessione del credito
L’installatore acquisisce il credito in seguito alla comunicazione del cliente sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 28/02 dell’ anno successivo alla spesa.
Attenzione: se il cliente non comunica la cessione, il fornitore non acquisisce alcun credito, anche se ha già praticato lo sconto.
Chi ha venduto l’impianto può cedere a sua volta il credito ad eventuali fornitori a partire dal 20 marzo dell’anno successivo a quello della spesa.
Come funziona la compensazione?
La compensazione del credito avviene in 10 quote annuali a partire dal 20 marzo dell’anno successivo a quello dell’installazione dell’impianto, per il primo cessionario. Al secondo spettano per le quote residue.
Sono compensabili tutti i tributi che confluiscono in F24 «ordinario» e «accise», ad esempio: IRES, IRAP, IVA, accise (dal 10 marzo2001), IRPEF dipendenti e assimilati e addizionali, contributi INPS e INAIL, ritenute applicate, IMU, TASI, TARI.
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